Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7328 - pubb. 20/06/2012

Natura urbanistica delle sanzioni e riproposizione al giudice amministrativo di provvedimenti cautelari

Tribunale Palermo, 28 Marzo 2012. Est. Ruvolo.


Giurisdizione – Urbanistica – Provvedimenti sanzionatori della P.A. in relazione alla realizzazione di un’opera da parte del privato in difformità rispetto al titolo abilitativo – Rapporti con l’art. 22-bis L. 689/1981.

Declaratoria di Difetto di Giurisdizione – Provvedimenti cautelari emessi dal giudice carente di potestas decidendi – Sopravvivenza – Sussiste – Condizioni.



Attiene alla materia "urbanistica" – in virtù dell’art. 34 d.lgs. 80/98 - tutta l'attività oggetto di autorizzazione da parte della P.A., e conseguentemente alla stessa "materia" appartengono i provvedimenti sanzionatori adottati dall'autorità amministrativa in relazione alle difformità delle opere realizzate rispetto al contenuto dell'autorizzazione stessa, non potendosi distinguere detti provvedimenti per il solo elemento dalla loro funzione sanzionatoria, peraltro strumentale all'esercizio dei poteri di vigilanza strettamente connessi alle potestà autoritative riconosciute per la tutela dell'interesse pubblico sotteso alla salvaguardia dei vincoli imposti sulle aree interessate alle opere”.  Nè osta alla applicabilità della citata disposizione (l'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998) il rilievo che la L. n. 689 del 1981, art. 22 bis - nel ripartire la competenza tra Giudice di Pace e Tribunale in tema di opposizioni alle sanzioni ex art. 22 della Legge stessa, prevede che l’opposizione va proposta davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per runa violazione concernente disposizioni in materia di "urbanistica ed edilizia", perchè l'ultimo comma della disposizione medesima fa salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge; tra questa va certamente ricompreso il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, il cui contenuto è stato sostanzialmente confermato dalla successiva L. n. 205 del 2000. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nondimeno, in ossequio ai principi di necessaria strumentalità ed interinalità dei provvedimenti cautelari, i quali evidentemente assumono un peso particolare nella fattispecie in esame, è necessario onerare la parte più diligente alla riproposizione del giudizio innanzi al Giudice amministrativo entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, a pena di inefficacia del provvedimento cautelare, e ciò in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 59 comma 2 della L. n. 69/09. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 1 c.p.c.

Massimario, art. 669bis c.p.c.


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