Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2785 - pubb. 20/12/2010

Termine di costituzione dell’opponente e obiter dictum come anticipazione di una possibile futura soluzione di un caso ipotetico

Tribunale Venezia, 15 Dicembre 2010. Est. Zanon.


Opposizione a decreto ingiuntivo - Costituzione dell’opponente - Dimezzamento automatico dei termini - Sezioni Unite 19246/2010 - Mero obiter dicutm non qualificabile come Principio di Diritto vincolante per il giudice di merito - Non applicazione - Sussiste.



L’ulteriore “puntualizzazione” svolta dalle Sezioni Unite nella sentenza 19246/2010 rappresenta solo un obiter dictum che, sebbene ampiamente motivato, costituisce un’affermazione eccedente la necessità logico-giuridica della decisione ed è quindi privo dell’efficacia di precedente, in quanto non funzionale alla ratio decidendi, intesa come regola di diritto strettamente connessa alla fattispecie concreta, che costituisce il fondamento logico-giuridico necessario per risolvere la controversia. Tale obiter – qualificato dalla dottrina come ratio decidendi non necessaria – può infatti essere espunto dalla motivazione, senza privarla della regola su cui essa si fonda, perché afferma un principio, estraneo al percorso argomentativo, il cui ambito di applicazione è più ampio di quello  della norma che attiene ai fatti rilevanti del caso (ove era stato effettivamente assegnato un termine di comparizione inferiore a quello ordinario) e configura soltanto l’anticipazione di una possibile (futura) soluzione di un caso ipotetico (in cui sia assegnato un termine di comparizione non inferiore a quello ordinario) diverso da quello in esame. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Paolo Brancato


Massimario, art. 384 c.p.c.

Massimario, art. 645 c.p.c.


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