Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12801 - pubb. 10/06/2015
Il reddito da attività lavorativa si presume pertinente ai 'bisogni della famiglia': per l'eventuale credito da restituzione è dunque inopponibile il fondo patrimoniale
Tribunale Brescia, 07 Luglio 2014. Est. Nanni.
Coniugi (rapporti patrimoniali tra) - Fondo patrimoniale - Divieto di azioni esecutive - Proventi da attività lavorativa del coniuge - Presunzione di inerenza ai bisogni della famiglia - Sussistenza - Possibilità di agire in executivis sui beni del fondo - Ammissibilità
Salvo prova contraria, si presume che i redditi provenienti dall'attività lavorativa del coniuge (in particolare, provvigioni da rapporto di agenzia) siano destinati al benessere materiale della famiglia; l'eventuale credito da restituzione deve dunque ritenersi pertinente ai 'bisogni della famiglia' nell'accezione lata ormai attribuita all'espressione dalla giurisprudenza, accezione che ricomprende ogni fatto genetico, contrattuale od extracontrattuale, che si traduca in una condotta diretta al conseguimento di utilità (tra le quali il reddito) incrementative delle disponibilità economiche della famiglia e rivolte alla sua prosperità, con esclusione del soddisfacimento di esigenze meramente voluttarie o caratterizzate da intenti speculativi. (Cass. 2013/4011; Cass. 2009/15862; Cass. 2006/12998).
(Fattispecie in cui l'azione esecutiva su beni costituiti in fondo patrimoniale risultava fondata su sentenza recante condanna alla restituzione di provvigioni ed indennità relative a rapporto di agenzia già corrisposte). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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