Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1065 - pubb. 24/02/2008

Efficacia del mandato per la fase esecutiva

Tribunale Vicenza, 16 Febbraio 2007. Est. Limitone.


Sequestro – Conversione in pignoramento – Esecuzione forzata – Prevista dalla procura ad litem – Morte della parte costituita nella fase di cognizione – Omessa dichiarazione del procuratore – Ultrattività della procura ai fini dell’esecuzione forzata – Sussistenza (artt. 300, 686 c.p.c.).

Sequestro – Conversione in pignoramento – Esecuzione forzata – Prevista dalla procura ad litem – Morte della parte costituita nella fase di cognizione – Omessa dichiarazione del procuratore – Ultrattività della procura ai fini dell’esecuzione forzata – Sussistenza (art. 475 c.p.c.).



La fase dell’esecuzione, che non è interessata da eventi interruttivi, ed è il necessario completamento della fase di cognizione, ove il procuratore costituito non abbia fatto in udienza nella fase di cognizione la dichiarazione dell’evento interruttivo, può essere legittimamente iniziata dal medesimo procuratore, nel caso in cui il mandato ad litem rilasciato dalla parte defunta sia esteso anche alla fase esecutiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La spedizione del titolo in forma esecutiva deve essere fatta alla parte a vantaggio della quale è stato emesso il titolo, intendendosi per parte anche il suo procuratore costituito, il quale venga contemporaneamente indicato come persona a cui viene materialmente spedita la formula, ai sensi dello stesso art. 475 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 300 c.p.c.

Massimario, art. 475 c.p.c.

Massimario, art. 156 disp. att. c.p.c.


omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso del 15.3.2003, Aldo DE AGNOI si opponeva all’esecuzione forzata iniziata da Bortolo LOVISON e coltivata dai suoi eredi, esponendo: che LOVISON aveva ottenuto sequestro conservativo ante causam nei suoi confronti per la somma di £. 100.000.000; che nel conseguente giudizio di merito DE AGNOI era stato condannato a pagare a LOVISON la somma di € 39.421,91, con sentenza depositata il 23.8.2002; che aveva proposto appello; che questo giudizio era stato interrotto, e poi riassunto, per la morte di Bortolo LOVISON, avvenuta il 7.8.2002, prima del deposito della sentenza di primo grado; che l’istanza di conversione del sequestro in pignoramento era stata predisposta dal procuratore di Bortolo LOVISON il 15.10.2002 e depositata il 21.10.2002, quando questi era già deceduto; che la formula esecutiva era stata rilasciata all’avv. Tessarolo il 7.10.2002; che quest’ultimo aveva agito sulla base del mandato conferitogli in sede di ricorso per sequestro conservativo, quando era ancora in vita Bortolo LOVISON; che tale mandato si era estinto per morte del mandante; che era stato violato anche l’art. 475 c.p.c., per mancanza nella spedizione in forma esecutiva dell’indicazione della persona alla quale era fatta la spedizione, essendovi nel caso di specie l’indicazione del nome del solo procuratore; che la procedura esecutiva doveva quanto meno essere sospesa in attesa della conclusione del giudizio di appello.

Si costituivano gli eredi di Bortolo LOVISON, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

La causa era istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni all’udienza del 26.10.2006, veniva quindi trattenuta in decisione, con termine fino al 27.12.2006 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 16.1.2007 per le repliche eventuali.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

L’opposizione verte su due questioni: a) la pretesa irregolarità della formula esecutiva, in quanto in essa è indicato quale speditario il nome dell’avv. Tessarolo, anziché quello della parte in favore della quale si è formato il titolo esecutivo; b) la nullità dell’esecuzione forzata, in quanto riposa sull’atto iniziale costituito dall’istanza di conversione del sequestro in pignoramento, ai sensi dell’art. 686 c.p.c., che è stata presentata dall’avv. Tessarolo senza poteri, sulla base di un mandato ad litem scioltosi per effetto della morte della parte, avvenuta il 7.8.2002, prima della data di deposito della sentenza esecutiva (23.8.2002).

La spedizione in forma esecutiva.

Premesso che le pretese irregolarità della formula esecutiva si fanno valere con l’opposizione agli atti esecutivi (Cass. 26 ottobre 1992 n. 11618, M.CED n. 479137), si deve in primis rilevare la tempestività dell’opposizione relativamente a questo profilo, poiché il creditore procedente ha depositato la sentenza munita di formula esecutiva in data 21.10.2002 ed il ricorso è stato depositato il 15.3.2003, prima della prima udienza, tenuta il 15.4.2003.

Nel merito, tuttavia, l’opposizione non coglie nel segno, poiché l’art. 475 c.p.c. prevede che la spedizione del titolo in forma esecutiva sia effettuata alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento, e per parte s’intende il centro di interessi legittimamente rappresentato dal procuratore costituito nel giudizio di merito.

Ben altro concetto è quello di indicazione in calce della persona alla quale viene materialmente effettuata la spedizione, che può essere diversa dalla parte, ad esempio il legale rappresentante della società, o il procuratore speciale della parte beneficiaria del titolo, o uno degli eredi.

In questo caso, l’avv. Tessarolo si è fatto rilasciare la formula esecutiva quale richiedente per conto della parte che stava rappresentando, ma di fatto egli era anche la persona a cui veniva spedita la formula, quindi nessuna irregolarità ha inficiato la spedizione in forma esecutiva del titolo.

In ogni caso, ed in via assorbente, la formula esecutiva ha raggiunto lo scopo di far conoscere al debitore l’esecutività della sentenza e che può iniziarsi l’esecuzione forzata in favore della parte rappresentata dall’avv. Tessarolo, non certo di quest’ultimo (né il debitore avrebbe potuto equivocare sul punto), sicché, ai sensi dell’art. 156, co. 3, c.p.c., nessuna nullità può essere pronunciata, e tanto meno, ove sussistente, una semplice irregolarità.

L’ultrattività del mandato ad litem.

E’ noto che la conversione del sequestro in pignoramento opera automaticamente e segna l’inizio dell’esecuzione forzata (Cass. 6 maggio 2004 n. 8615, M.CED n. 572681), coincidente con la data di deposito della sentenza esecutiva.

Gli adempimenti successivi, previsti dall’art. 156 disp. att. c.p.c. costituiscono mera attività d’impulso processuale, della quale è onerato il sequestrante, divenuto creditore pignorante, per non far divenire inefficace il pignoramento (Cass. 6 maggio 2004 n. 8615, M.CED n. 572681).

Dal momento in cui si è iniziato il processo esecutivo (in questo caso, con il deposito da parte del giudice della sentenza esecutiva), nessun evento interruttivo può acquisire rilevanza ai fini del processo di esecuzione forzata, in cui non trova applicazione l’istituto dell’interruzione, non perché, prima della costituzione, non possa sopravvenire la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte che è tenuta a costituirsi (creditore pignorante o intervenuto), ma perché, in mancanza di una disposizione che preveda l’interruzione del processo esecutivo per il mutamento di alcuno dei suoi elementi, lo stesso mutamento non può impedire la prosecuzione del medesimo processo esecutivo eventualmente mutato, che quindi non necessita di un particolare atto diretto a renderne possibile la continuazione.

Sotto altro profilo, la mancata dichiarazione interruttiva ai sensi dell’art. 300 c.p.c. da parte del procuratore della parte deceduta, fino alla chiusura della discussione (cui va equiparata la precisazione delle conclusioni, ove non segua in fatto la discussione), rende irrilevante l’evento interruttivo, con l’ultrattività del mandato ad litem, per tutte le fasi successive a quella in cui si è verificato l’evento, purché il mandato sia esteso a tali fasi, e comunque fino a che non venga sollevata dagli interessati una specifica questione sulla rappresentanza processuale del procuratore ad litem, che potrà eventualmente farsi nuovamente legittimare dai successori della parte originaria.

Lo stesso principio è stato affermato per consentire al procuratore della parte deceduta di proporre impugnazione, ove l’originaria procura alla lite sia valida anche per l’ulteriore grado del processo, in rappresentanza della parte da considerarsi processualmente ancora in vita (Cass. 29 maggio 2001 n. 7270, Nuova Giur. Civ. Comm. 2002, I, 326).

E’ stata altresì affermata la persistente capacità processuale del defunto, nella persona del suo procuratore costituito, al fine della notifica dell’impugnazione proposta dalla controparte, con la legittimazione del procuratore a costituirsi nel giudizio di appello, con ultrattività del mandato ad litem, sempre che la procura a lui rilasciata non risulti espressamente limitata ad un solo grado di giudizio (Cass. 21 luglio 1998 n. 7121, F. it. 1999, I, 583).

Se ne deduce che la fase dell’esecuzione, che non è interessata da eventi interruttivi, ed è il necessario completamento della fase di cognizione, ove il procuratore costituito non abbia fatto in udienza nella fase di cognizione la dichiarazione dell’evento interruttivo, può essere legittimamente iniziata dal medesimo procuratore, nel caso in cui il mandato ad litem rilasciato dalla parte defunta sia esteso anche alla fase esecutiva.

Nella fattispecie, il mandato rilasciato da Bortolo LOVISON all’avv. Tessarolo a margine del ricorso per sequestro conservativo, comprendeva anche la fase esecutiva (circostanza documentale), sicché legittimamente all’esecuzione (già pendente per effetto della pronuncia della sentenza di primo grado, che ha operato l’automatica conversione del sequestro in pignoramento) è stato dato impulso dall’avv. Tessarolo per conto del de cuius, ed in forza dell’ultrattività del mandato originario, salvo costituirsi in sostituzione di quest’ultimo i suoi eredi, i quali hanno peraltro ratificato ogni attività compiuta dal procuratore.

Infine, l’eventi interruttivo si è verificato successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni nella causa che si è conclusa con la formazione del titolo esecutivo, tenutasi in data 17.5.2002; la causa è stata decisa il 6.6.2002; il decesso è avvenuto il 7.8.2002; la sentenza è stata pubblicata il 23.8.2002: l’evento interruttivo non poteva più avere effetto nel processo di cognizione e neppure, per quanto detto, nel processo esecutivo ad esso conseguente.

L’opposizione è pertanto infondata sotto ogni profilo esaminato.

Non si ravvisano i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c., atteso che l’infondatezza della opposizione non emerge de plano.

Le spese seguono, per legge, la soccombenza.

 

P. Q. M.

 

il Tribunale, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 190 bis c.p.c., in persona del Giudice dr. Giuseppe Limitone;

definitivamente pronunciando;

ogni contraria e diversa istanza rigettata;

rigetta l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi proposta da Aldo DE AGNOI nei confronti di SOFFINI Cecilia Elsa, LOVISON Paolo, LOVISON Emanuela, quali eredi di LOVISON Bortolo, con ricorso depositato il 15.3.2003;

condanna Aldo DE AGNOI al pagamento delle spese processuali in favore di SOFFINI Cecilia Elsa, LOVISON Paolo, LOVISON Emanuela, quali eredi di LOVISON Bortolo, che liquida in complessivi € 8.500,60, di cui € 115,00 per spese in senso stretto, € 931,73 per spese generali, € 1.493,87 per diritti ed € 5.960,00 per onorari, oltre cpa (2%) ed iva (20%).

Così deciso in Vicenza il 16.2.2007.


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