Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10172 - pubb. 13/03/2014
Esecuzione, pignoramento presso terzi e notifica a mezzo posta
Appello Venezia, 07 Marzo 2014. .
Atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. – Notifica a mezzo posta – Rifiuto scritto dell’Ufficiale Giudiziario ex art. 108 D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 – Istanza al Giudice ex art. 60 comma 1), punto 1) c.p.c. del creditore – Rigetto – Notifica al terzo solo personalmente mediante consegna dell’atto – Notifica al debitore a mezzo posta.
L’istanza ex art. 60 comma 1), punto 1) c.p.c. del creditore, avverso il diniego scritto dell’Ufficiale Giudiziario ex art. 108 D.P.R. 15.12.1959 n. 1229 di procedere alla notifica a mezzo posta dell’atto di pignoramento presso terzi, va rigettata, in quanto la possibilità della notifica per posta nell'ipotesi di cui all'art. 543 c.p.c. è riferibile esclusivamente al debitore mentre per quanto riguarda il terzo (debitor debitoris) la notifica deve essere eseguita personalmente, così come esplicitamente disposto dal comma 1° del medesimo articolo, il quale distingue chiaramente le due diverse ipotesi di notifica al terzo e di notifica al debitore. (Gianluca Dalla Riva) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Gianluca Dalla Riva
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