Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27661 - pubb. 06/07/2022

Opposizione agli atti esecutivi e inammissibilità del reclamo avverso l’ordinanza ex art. 624 comma 2 c.p.c.

Tribunale Vicenza, 05 Maggio 2022. Pres. Colbacchini. Est. Biondo.


Opposizione agli atti esecutivi - Reclamo avverso l’ordinanza emessa ex art. 624 comma 2 c.p.c. - Inammissibilità



In tema di opposizione agli atti esecutivi, di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c., la disciplina del gravame contro il provvedimento di rigetto dell’opposizione è prevista dall’art. 618 secondo comma c.p.c., la quale contempla l’introduzione del giudizio di merito dopo l’emissione del provvedimento interinale, ma non il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. riservato dall’art. 624 c.p.c. ai soli casi di opposizione ex artt. 615 (opposizione all’esecuzione) e 619 c.p.c. (opposizione di terzo all’esecuzione); ne consegue che il reclamo proposto nel procedimento per opposizione agli atti esecutivi è inammissibile. (Saverio Gigliotti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Saverio Gigliotti



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