Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9655 - pubb. 06/11/2013

Assegno di mantenimento: incidenza dei nuovi figli e dei nuovi partners

Cassazione civile, sez. VI, 23 Maggio 2013, n. 12770. Est. Didone.


Assegni familiari – In favore del figlio minore – In favore del coniuge – Silenzio dell’accordo dei partners o del provvedimento giudiziale – Disciplina giuridica.

Figli nati dalla nuova unione dell’onerato – Incidenza sull’assegno di mantenimento – Rilevanza dell’apporto della nuova compagna – Sussiste.



Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 cod. civ., con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata” (Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003; Sez. U, Sentenza n. 5135 del 27/11/1989). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Sulla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato e della prole, incidono gli ulteriori oneri derivanti a carico dell’onerato, in conseguenza della nascita di figli non matrimoniali nati da una successiva unione: l’incidenza, tuttavia, non conduce necessariamente ad una riduzione dell’importo dove venga preso in considerazione l’apporto economico della nuova compagna dell'obbligato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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