Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9528 - pubb. 07/10/2013

La responsabilità processuale aggravata presuppone la soccombenza totale

Cassazione civile, sez. I, 27 Agosto 2013, n. 19583. Est. Giancola.


Responsabilità processuale aggravata – Totale soccombenza – Necessità – Sussiste.

Rinvio dell’udienza per impedimento del difensore – Presupposti.



La responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e si atteggia diversamente a seconda dei gradi del giudizio, atteso che, mentre in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un'iniziativa giudiziaria avventata, nel secondo grado, regolato dal principio devolutivo, essa deve specificamente riferirsi alla pretestuosità dell'impugnazione (cfr cass. n. 7620 del 2013). In ogni caso presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. quando tale requisito non sussista. La soccombenza va considerata in relazione all'esito del giudizio di appello, come si desume dal fatto che la condanna al risarcimento si aggiunge, secondo la previsione dell'art. 96 cod. proc. civ., alla condanna alle spese, la quale è correlata all'esito finale del giudizio (cfr cass. n. 11917 del 2002). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Anche nel procedimento camerale contenzioso il rinvio dell'udienza di discussione per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., presuppone l'impossibilità di sostituzione del medesimo difensore, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto una carenza organizzativa del professionista incaricato della difesa, irrilevante ai fini del differimento dell'udienza (in tema, cfr cass. SU n. 4773 del 2012). Il suddetto presupposto deve ritenersi insussistente anche quando, come nella specie, la parte sia rappresentata all'udienza di discussione da altro difensore, che sostituisca il dominus impedito a presenziarvi e che si limiti a richiedere il differimento per grave impedimento dipendente da concomitante impegno professionale del medesimo dominus, impegno di cui il difensore presente in sostituzione non provi l'esistenza e l'anteriorità rispetto alla controversia da discutere, così precludendo di ricondurre l'istanza di rinvio a legittima causa e non a mera strategia difensiva. Al riguardo giova anche ricordare che la delega conferita dal difensore ad un collega, perché lo sostituisca in udienza, rappresenta un atto tipico di esercizio dell'attività professionale, indirizzato all'espletamento dell'incarico ricevuto dal cliente, poiché il sostituto, nell'eseguire la delega ed intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale "longa manus" di quest'ultimo e l'attività processuale da lui svolta è pertanto riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso (cfr cass. SU n. 289 del 1999). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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