Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9394 - pubb. 09/09/2013
Opposizione a decreto ingiuntivo: sulla chiamata del terzo, da parte dell’opposto
Cassazione civile, sez. II, 07 Giugno 2013, n. 14444. Est. Giusti.
Opposizione a decreto ingiuntivo – Chiamata del terzo da parte dell’opposto – Autorizzazione del giudice – Necessità – Sussiste.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, non l'art. 269, secondo comma, cod. proc. civ., ma il terzo comma della stessa disposizione, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale (cfr. Cass., Sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., Sez. III, 27 gennaio 2003, n. 1185; Cass., Sez. III, 1 marzo 2007, n. 4800). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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