Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9061 - pubb. 05/06/2013
Giudici onorari: ferma la cessazione dal servizio a 72 anni
Corte Costituzionale, 23 Maggio 2013, n. 100. Est. Carosi.
Ordinamento giudiziario - Giudice onorario di tribunale - Prevista cessazione dal servizio al compimento del settantaduesimo anno di età anziché al compimento del settantacinquesimo anno di età (Art. 42 sexies, c. 1°, lett. a), del regio decreto del 30/01/1941, n. 12).
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede per i giudici onorari la cessazione dal servizio al compimento del settantaduesimo anno di età anziché al compimento del settantacinquesimo. L’art. 106, secondo comma, Cost. rimette alla discrezionale valutazione del legislatore ordinario se ammettere, o meno, la nomina di magistrati onorari, con la conseguenza che tale facoltà evidentemente comprende anche quella di stabilire, con norme di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le funzioni loro affidate. Nessun raffronto, ai fini del giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati e non rientra nelle sue funzioni ma nella discrezionalità del legislatore stabilire se e quale indennità sia dovuta ai funzionari onorari per l’opera da essi prestata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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