Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8279 - pubb. 09/01/2013

Riduzione della domanda e compensazione delle spese; liquidazione delle spese processuali e obbligo di motivazione in ordine alla riduzione

Cassazione civile, sez. III, 10 Dicembre 2012, n. 22388. Est. Carleo.


Domanda risarcitoria esorbitante rispetto al decisum – Compensazione delle spese – Legittimità – Sussiste – Sindacato in Cassazione – Limiti.

Nota spese del difensore – Liquidazione in misura inferiore – Obbligo di motivazione – Sussiste.



La riduzione anche sensibile della somma richiesta con la domanda, pur non integrando gli estremi della soccombenza reciproca, ugualmente può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese (Cass. n. 16526/05) e, parimenti, giustifica la compensazione delle spese la circostanza che parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all'entità del bene che voleva conseguire (Cass. n. 4690/04). Del resto, è appena il caso di sottolineare che, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. n. 14023/02, n. 10052/06, n. 13660/04, n. 5386/03, n. 1428/93, n. 12963/07, n. 17351/2010 tra le tante), intendendosi per tale, cioè totalmente vittoriosa, la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, giacché solo la parte totalmente vittoriosa, neppure in parte, può e deve sopportare le spese di causa. In tutti gli altri casi, non si configura la violazione del precetto di cui all'art. 91 cod. proc. civ. in quanto la materia del governo delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, pertanto, esula dal sindacato di legittimità, salva la possibilità di censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o contraddittorie. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza d'una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794. (Cass.n.4404/2009, n. 2748/2007, n. 6816/1999, n. 3040/2000, n.11483/2002). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 91 c.p.c.

Massimario, art. 92 c.p.c.


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