Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7374 - pubb. 02/07/2012
Gratuito patrocinio e spese di soccombenza dovute alla parte vittoriosa
Cassazione civile, sez. VI, 16 Maggio 2012, n. 10053. Est. Annamaria Ambrosio.
Ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Soccombenza della parte ammessa – Condanna al pagamento delle spese verso la controparte – Somme a carico dell'Erario – Esclusione.
L’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 91 c.p.c.
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