Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7272 - pubb. 06/06/2012

Gratuito patrocinio, liquidazione degli onorari del difensore e legittimato passivo nel giudizio di opposizione

Cassazione Sez. Un. Civili, 29 Maggio 2012, n. 8516. Est. Cappabianca.


Giudizio di opposizione avverso il provvedimento con cui il giudice liquida gli onorari per l’opera professionale prestata dal difensore a favore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato – Legittimazione passiva – Agenzia delle Entrate – Esclusione – Ministero della Giustizia – Sussiste.

Rappresentanza in giudizio dello Stato – Art. 4 legge 260/1958 – Applicabilità anche quando l'errore riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.



Posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 (al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui all’art. 170 d.p.r. 115/2002 e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'art. 4 l. 260/1958 è applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nella specie: Agenzia delle Entrate (L'art. 4 della legge 260/1958 – sulla rappresentanza dello Stato in giudizio – prevede che “L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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