Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7166 - pubb. 14/05/2012

Deroga convenzionale al foro del consumatore e onere della prova; censura degli errores in procedendo di decisione sulla competenza e mezzo di gravame.

Cassazione civile, 08 Luglio 2010. Est. Frasca.


Obbligazioni e contratti – Codice del consumo – Foro del consumatore – Inderogabilità ex art. 28 c.p.c..

Provvedimento sulla incompetenza – Errores in procedendo – Impugnazione – Appello.



Nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell’art. 33, comma 2 lett. U) Decreto Legislativo n. 206/2005 (e già dell’art. 1469 bis, terzo comma , n. 19 c.c. ), nell’ipotesi in cui il professionista convenga in giudizio il consumatore in un foro diverso da quello fissato in via esclusiva dalla norma di cui al predetto art. 33, comma 2 lettera U) – individuato nel giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo – in virtù della sussistenza di una clausola in deroga nell’ambito di un contratto e/o accordo concluso tra le parti, a fronte della eccezione di incompetenza sollevata dal consumatore e/o rilevata d’ufficio dal giudice, non è sufficiente che la clausola contrattuale preveda una deroga sic et simpliciter al foro esclusivo ma grava sul professionista il rigido onere di provare che la stessa sia frutto di una diversa specifica pattuizione caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità ed effettività – soggetti al libero apprezzamento del giudice – idonei ad escludere l’applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo. Tuttavia, detta facoltà nonché la circostanza che la competenza territoriale non sia derogabile per semplice accordo delle parti  bensì soltanto a determinate condizioni peraltro soggette all’apprezzamento del giudice in termini di risultato di una effettiva trattativa individuale sul punto non incide sulla natura della competenza che, ai fini della proposizione della domanda, resta soggetta al regime di cui all’art. 28 e, quindi, si configura come competenza territoriale inderogabile. (Michela Forte) (riproduzione riservata)

Con riguardo alla pronuncia che dichiari l’incompetenza, la doglianza relativa ai soli errores in procedendo commessi dal giudice di merito che abbiano riguardato solo la violazione delle norme del procedimento con cui la questione di competenza è stata risolta (nel caso di specie con istanza di regolamento veniva chiesto alla Suprema Corte di accertare che la  declinatoria della competenza non doveva avvenire con sentenza ma con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo) e non abbiano, invece, inciso sulla statuizione relativa alla competenza, deve essere fatta valere attraverso lo strumento dell’appello e non con quello del regolamento necessario di competenza. (Michela Forte) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Angelo Riva


Massimario, art. 28 c.p.c.

Massimario, art. 47 c.p.c.

Massimario, art. 339 c.p.c.


Il testo integrale


 


Testo Integrale