Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6846 - pubb. 23/01/2012
Sinistro stradale e divieto di frazionamento delle domande; overruling
Cassazione civile, sez. III, 22 Dicembre 2011, n. 28286. Est. Vivaldi.
Procedimento civile – Risarcimento del danno – Frazionamento della domanda delle diverse voci di danno – Abuso del processo – Conseguenze – Improponibilità della domanda.
Overruling – Mutamento di giurisprudenza della nomofilachia – Salvezza dell'atto che ha seguito il precedente disatteso – Limiti – Pretesa non meritevole di tutela.
In caso di danni a cose ed alla persona subiti in occasione di uno stesso sinistro, non può più consentirsi di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande davanti al giudice di pace ed al tribunale, in ragione delle rispettive competenze per valore, trattandosi di condotta lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, e tale da risolversi in un abuso dello strumento processuale, alla luce dell’art. 111 Cost. Ne consegue che la domanda introdotta per seconda deve considerarsi improponibile, senza che possa aver rilievo il fatto che la parcellizzazione abbia avuto luogo in un contesto giurisprudenziale in cui pacificamente era consentita, in quanto nella vicenda di specie non si tratta di impedire ex post l'esercizio di una tutela di di cui l'ordinamento continua a ritenere la parte meritevole, quanto di non più consentire di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace equo funzionamento del servizio della giustizia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il mutamento della precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. overruling), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera - laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale - come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale ora per allora; nel senso di rendere irrituale l'atto compiuto od il comportamento tenuto dalla parte in base all'orientamento precedente. Tale tutela, però, non trova applicazione dove non si tratti di impedire ex post l'esercizio di una tutela di cui l'ordinamento continua a ritenere la parte meritevole, quanto di non più consentire di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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