Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34679 - pubb. 03/02/2026
La Cassazione sull'azione revocatoria degli atti abdicativi
Cassazione civile, sez. III, 21 Luglio 1966, n. 1979. Pres. Cannizzaro. Est. Cortesani.
Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria (azione) - Condizioni - In genere - Atti di disposizione del patrimonio - Atti abdicativi - Condizioni
Tra i presupposti che condizionano l'esperimento dell'azione revocatoria vi è quello relativo alla natura ed al contenuto dell'atto di cui si chiede l'inefficacia, nel senso che sono soggetti all'azione revocatoria soltanto quegli atti i quali importano una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore. Tale requisito è configurabile in riferimento non solo agli atti di alienazione che importino una diminuzione attuale del patrimonio del debitore, ma altresì a quelli che possono comprometterne eventualmente la consistenza in futuro, come gli atti di rinunzia, le assunzioni di debito e la concessione di garanzie personali o reali. Tuttavia, per gli atti abdicativi è necessaria una distinzione occorrendo accertare se essi si ricollegano ad una posizione giuridica già potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costitutivi, al patrimonio del rinunziante o se, invece, si concretano nella rinunzia ad una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, ne attivamente ne passivamente il compendio patrimoniale quo ante del debitore. Nel primo caso (rinunzia all’eredità, rinunzia alla prescrizione) l'azione revocatoria è senza dubbio ammissibile, mentre nel secondo caso (rinunzia ad un compromesso d'acquisto) il comportamento del debitore non consente l'esercizio dell'azione pauliana, perché il futuro incremento del suo patrimonio non si pone come conseguenza immediata della omessa rinunzia, ma è collegato all'ulteriore adempimento dell'obbligo, da parte del compratore, di corrispondere il relativo prezzo. Ond'e che, di fronte ad una situazione giuridica ancora in fieri, il mancato acquisto del bene non può mai assumere il valore e la portata di un atto dispositivo, ma può giustificare tutt'al più il tempestivo esercizio dell'azione surrogatoria. (massima ufficiale)



