Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34419 - pubb. 28/01/2025

Cliente del professionista, legittimazione passiva e compensi professionali

Cassazione civile, sez. II, 22 Gennaio 1994, n. 626. Pres. Bronzini. Est. Fantacchiotti.


Cliente del professionista – Legittimazione passiva – Interesse perseguito – Irrilevanza sul rapporto contrattuale


Compensi a percentuale – Valore dell’opera – Contestazione – Motivo di appello – Specificità


Rimborso spese – Contestazione dell’ammontare


Incarico parziale – Maggiorazione tariffaria



Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, cliente del professionista e soggetto obbligato al pagamento del compenso è colui che ha conferito l’incarico, anche quando l’attività professionale sia svolta nell’interesse di un terzo.
La circostanza che la prestazione professionale sia concretamente svolta a vantaggio di soggetti diversi dal committente incide sulla titolarità dell’interesse perseguito, ma non modifica il rapporto di prestazione d’opera né la legittimazione passiva del conferente l’incarico.


La contestazione del valore dell’opera posto a base della liquidazione degli onorari a percentuale è ammissibile quando il motivo di appello, pur formulato sinteticamente, consenta di individuare le ragioni dell’eccezione e i documenti dai quali emerge la dedotta erroneità della stima.
Un motivo di appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità quando, anche mediante rinvio a precedenti deduzioni e documenti prodotti, consenta di comprendere il contenuto della censura e il punto della decisione impugnata.


La contestazione dell’ammontare delle spese richieste dal professionista non equivale a contestazione del diritto al rimborso e non impone l’accertamento dei presupposti del diritto quando la liquidazione avvenga in forma forfettaria secondo la tariffa professionale.


Quando l’incarico professionale è limitato a prestazioni parziali, la maggiorazione tariffaria prevista dalla normativa applicabile spetta automaticamente e non può essere esclusa in difetto di specifiche contestazioni sulle ragioni della sua applicazione.


[La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo emesso in favore del professionista per il pagamento degli onorari di progettazione. L’opponente aveva contestato la misura del compenso, deducendo l’erronea determinazione del valore dell’opera, l’inesistenza del diritto alla maggiorazione per incarico parziale e l’eccessività del rimborso spese. In via riconvenzionale, aveva inoltre chiesto il risarcimento dei danni, imputando al professionista l’omessa verifica dell’edificabilità dei terreni, errori progettuali e incuria nella gestione dell’iter amministrativo per il rilascio delle concessioni edilizie.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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