Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34371 - pubb. 18/02/2025

Responsabilità del notaio per omessa visura ipotecaria e catastale

Cassazione civile, sez. III, 14 Febbraio 2013, n. 3657. Pres. Salmè. Est. D'Alessandro.


Notaio – Obbligo di visure – Fonte dell’obbligo – Omessa visura – Responsabilità contrattuale


Responsabilità professionale – Necessità del danno – Nesso causale – Valutazione controfattuale


Prezzo già pagato – Limiti del danno risarcibile – Spese del rogito – Danno risarcibile



Il notaio incaricato della preparazione e stipula di un atto pubblico di trasferimento immobiliare è tenuto, salvo espressa dispensa concorde delle parti, a verificare preventivamente la libertà e la disponibilità del bene mediante visure dei pubblici registri.


L’omissione delle visure ipotecarie e catastali integra inadempimento della prestazione d’opera intellettuale e comporta responsabilità contrattuale del notaio.


L’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista può essere accolta solo se e nei limiti in cui dall’inadempimento sia derivato un danno effettivo.


Ai fini del risarcimento, occorre verificare se il cliente avrebbe potuto conseguire, con ragionevole certezza, una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il notaio avesse adempiuto diligentemente l’incarico.


Quando il prezzo dell’immobile sia stato integralmente versato prima del rogito, il danno derivante dall’acquisto di un bene gravato da vincoli pregiudizievoli si è già prodotto per causa indipendente dall’attività del notaio.


In tale ipotesi, l’unico danno risarcibile imputabile all’inadempimento del notaio è rappresentato dalle spese ulteriori connesse alla stipula del rogito che il cliente avrebbe potuto evitare.


[Gli acquirenti avevano agito per il risarcimento dei danni lamentando che il notaio, incaricato della redazione e stipula del rogito, non aveva effettuato le prescritte visure, con la conseguenza che l’immobile risultava gravato da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. La Corte d’appello aveva ritenuto irrilevante l’inadempimento del notaio, valorizzando la circostanza che le parti avevano già stipulato un contratto preliminare e che il prezzo era stato interamente pagato prima del rogito definitivo.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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