Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34331 - pubb. 28/02/2025
Inderogabilità delle relative tariffe minime in materia civile stragiudiziale
Cassazione civile, sez. II, 12 Febbraio 1988, n. 1519. Pres. Parisi. Est. Patierno.
Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - Inderogabilità - Prestazioni stragiudiziali - Estensione del principio
In materia di onorari e di diritti di avvocato e procuratore la disposizione dell'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794 che sancisce il principio della inderogabilità delle relative tariffe minime in materia civile con testuale riferimento alle prestazioni giudiziali va interpretato nel senso dell'estensione di detto principio anche alle prestazioni stragiudiziali alla stregua sia della ratio legis legata alle esigenze del decoro della professione forense che si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione, sia del criterio di adeguamento al precetto costituzionale del principio di eguaglianza, sia, infine, per ragioni sistematiche tese alla generale tendenza legislativa volta a tutelare il lavoro ed il lavoratore anche nelle prestazioni d'opera intellettuale. (massima ufficiale)




