Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34178 - pubb. 27/01/2026

Presenza della relata di notifica la cui mancanza in atti era attestata dall'ordinanza oggetto di revocazione

Cassazione civile, sez. I, 31 Ottobre 2025, n. 28769. Pres. Vella. Est. Amatore.


REVOCAZIONE - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - Deposito della relata della notifica del provvedimento - Onere della parte - Sussistenza - Art. 137-bis disp. att. c.p.c. - Applicabilità al giudizio di revocazione - Limiti - Fattispecie



Non rientra nel perimetro del giudizio di revocazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4), c.p.c., la sollecitazione di una lettura dell'art. 137-bis disp. att. c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 come norma che sottenderebbe l'inclusione nel fascicolo d'ufficio acquisito presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato anche degli atti successivi a detta pronuncia, i quali possono essere inseriti nel predetto fascicolo solo in esito all'attività di parte, a pena di improcedibilità del ricorso, salvo che gli stessi risultino per altra ragione nella disponibilità del giudice. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione introdotto sul presupposto che la presenza della relata di notifica, la cui mancanza in atti era attestata dall'ordinanza revocanda, potesse essere oggetto di verifica previa consultazione del fascicolo informatico del giudizio di merito.). (massima ufficiale)




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