Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34145 - pubb. 20/01/2026

Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668 ter e 2668 bis c.c.

Cassazione civile, sez. III, 06 Giugno 2025, n. 15143. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.


ESECUZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO - Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668 ter e 2668 bis c.c. - Effetti – Sopravvenuta inefficacia del pignoramento e improseguibilità del processo esecutivo - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Esclusione - Ragioni



La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668-ter e 2668-bis c.c. determina l'improseguibilità del processo esecutivo, senza che possa operare la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., perché l'omissione non produce la nullità del pignoramento, bensì la sua sopravvenuta inefficacia. (massima ufficiale)




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