Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34145 - pubb. 20/01/2026
Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668 ter e 2668 bis c.c.
Cassazione civile, sez. III, 06 Giugno 2025, n. 15143. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.
ESECUZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO - Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668 ter e 2668 bis c.c. - Effetti – Sopravvenuta inefficacia del pignoramento e improseguibilità del processo esecutivo - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Esclusione - Ragioni
La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668-ter e 2668-bis c.c. determina l'improseguibilità del processo esecutivo, senza che possa operare la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., perché l'omissione non produce la nullità del pignoramento, bensì la sua sopravvenuta inefficacia. (massima ufficiale)
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