Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32869 - pubb. 26/03/2025

La Cassazione sulla revocatoria di costituzione di ipoteca e della relativa garanzia pignoratizia

Cassazione civile, sez. I, 16 Marzo 2025, n. 7013. Pres. Ferro. Est. D'Aquino.


Azione revocatoria - Costituzione di ipoteca connessa alla erogazione di un mutuo fondiario - Garanzia pignoratizia collegata al mutuo - Pegno regolare e irregolare



“Caratteristica del pegno irregolare è il trasferimento in proprietà del creditore dei beni assoggettati a pegno, con eventuale restituzione del tantundem al momento dell’adempimento, ovvero dell’eccedenza rispetto a quanto garantito in caso di inadempimento (Cass., n. 26154/2006; Cass., n. 10000/2004). La natura giuridica del pegno irregolare – disciplinato dall’art. 1851 cod. civ. nell’ambito della anticipazione bancaria - comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano - diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, che ha diritto a soddisfarsi non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796 - 2798 cod. civ. – norme che postulano l'altruità delle cose ricevute in pegno - bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori (Cass., n. 5111/2003; Cass., Sez. U., n. 202/2001).


Diversamente, nel pegno regolare il soddisfacimento avviene al momento dell’inadempimento dell’obbligazione garantita (Cass., n. 24137/2018). Ricorre il pegno regolare ove il cliente vincoli a garanzia del proprio adempimento verso la banca un titolo di credito o un documento di legittimazione che risultino «specificamente descritti ed analiticamente indicati» senza che venga attribuito al creditore pignoratizio il potere di disporre degli stessi (Cass., n. 18597/2011).


Ne consegue che, ove oggetto del pegno sia un bene determinato, per il quale non sia stato conferito al creditore pignoratizio il potere di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare e si rientra nella disciplina del pegno regolare, per il quale il creditore ha l'obbligo, di regola, di restituire l’oggetto del pegno ed è obbligato a insinuarsi nel passivo del fallimento (Cass., n. 16618/2016; Cass., n. 18597/2011, cit.; Cass., n. 12964/2005).


[Nella specie, il giudice di appello non ha accertato, al fine di ritenere irregolare la natura del pegno, l’esistenza nel contratto costitutivo della garanzia della facoltà del creditore di disporre del bene conferito in pegno, né dell’obbligo di restituire il tantundem, diversamente da quanto dispone l’art. 1851 cod. civ., così non facendo corretta applicazione dei suddetti principi.]” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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