Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32292 - pubb. 28/11/2024

Lettura in udienza dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione e fissazione del termine per l'introduzione del merito dell'opposizione esecutiva

Cassazione civile, sez. III, 17 Luglio 2024, n. 19777. Pres. De Stefano. Est. Guizzi.


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - Ordinanza di fissazione del termine per l'introduzione del merito dell'opposizione esecutiva - Lettura in udienza - Indicazione, nell'ordinanza, del dies a quo dal "momento della comunicazione dell’ordinanza" - Irrilevanza - Ragioni



Se il giudice dell'esecuzione dà lettura in udienza dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione e, contestualmente, fissa il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva, quest'ultimo decorre dalla data di tale udienza, anche nel caso in cui il giudice ne abbia previsto la decorrenza dalla - non necessaria ed anzi irrituale – comunicazione del provvedimento, trovando applicazione l'art. 176, comma 2, c.p.c. (massima ufficiale)




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