Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31790 - pubb. 03/08/2024

L'omesso svolgimento della fase sommaria imputabile ad errore dell’ufficio giudiziario determina la nullità del giudizio di merito

Cassazione civile, sez. III, 09 Aprile 2024, n. 9451. Pres. De Stefano. Est. Tatangelo.


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Opposizione agli atti esecutivi - Omesso svolgimento della fase sommaria imputabile ad errore dell’ufficio giudiziario - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Nullità del giudizio di merito - Sussistenza - Conseguenze - Rinnovazione - Previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa - Necessità



Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa. (massima ufficiale)




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