Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31708 - pubb. 23/07/2024

La Cassazione sull'onere di contestazione del curatore nell'opposizione allo stato passivo

Cassazione civile, sez. I, 13 Febbraio 2024, n. 3921. Pres. Ferro. Est. Fidanzia.


Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Onere di contestazione del curatore ex art. 115 c.p.c.



L’onere di contestazione specifica che grava su una parte processuale riguarda solo le allegazioni svolte dalla controparte, relative a circostanze di fatto rilevanti per la decisione, e non i documenti prodotti in giudizio o la loro valenza probatoria, la cui valutazione è riservata al giudice (vedi Cass. n. 3126/2019; vedi anche Cass. n. 3306/2020; Cass. n. 12748/2016; 22055/2017).


La curatela non ha alcun onere di contestare i documenti prodotti in giudizio dal creditore che propone opposizione allo stato passivo, spettando la valutazione, in ordine all’idoneità di tali documenti a provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere dalla banca solamente al giudice.


[Nel caso di specie è stata dunque ritenuta irrilevante il rilievo per cui la curatela non avrebbe specificamente contestato per non avere il fallimento “sollevato alcuna eccezione relativa alla mancata riproduzione della documentazione già allegata alla domanda di ammissione al passivo” (in particolare, la nota di iscrizione ipotecaria). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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