Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31610 - pubb. 05/07/2024

Cessioni in blocco - La Cassazione precisa i confini dell’onere probatorio del cessionario

Cassazione civile, sez. I, 24 Giugno 2024, n. 17262. Pres. Di Marzio. Est. Marulli.


Cessioni in blocco – Prova della titolarità del credito – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Dimostrare dell'inclusione del credito nell’operazione



Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.


In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.


[Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo avere correttamente evidenziato che pacificamente non era stato prodotto il contratto di cessione e che sul cessionario incombeva l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa contro il debitore ceduto si è esattamente attenuta ai criteri di cui sopra, accertando, in fatto, con valutazione di merito insindacabile in questa sede, che siffatto onere non era stato soddisfatto, atteso che l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale non recava l'indicazione del credito in questione ma solo "tipologie di crediti", e che le coordinate, cioè le caratteristiche dei crediti ceduti contenute nel Foglio Inserzioni n. 300 della G.U. 27.12.2005, non erano sufficientemente precise e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione era stato oggetto della cessione.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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