Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31476 - pubb. 27/06/2024
Il fallito che abbia continuato a svolgere attività in proprio può impugnare l'atto impositivo
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 29 Aprile 2024, n. 11351. Pres. Cirillo. Est. Angarano.
FALLIMENTO - Contezioso tributario - Rapporto d'imposta formatosi dopo la dichiarazione di fallimento - Attività esercitata in proprio dal fallito - Legittimazione del fallito ad impugnare l'atto impositivo - Sussistenza - Fondamento
In tema di contenzioso tributario, in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati dopo la dichiarazione di fallimento, sull'assunto che il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio, sussiste la legittimazione di quest'ultimo all'impugnazione dell'atto impositivo. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
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