La Responsabilità del Medico


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31351 - pubb. 06/06/2024

Responsabilità medica e danni emendabili con successivo intervento chirurgico

Cassazione civile, sez. III, 24 Aprile 2024, n. 11137. Pres. Travaglino. Est. Spaziani.


Responsabilità medica - Danni emendabili con successivo intervento chirurgico - Art. 1227, comma 2, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



In tema di responsabilità medica, nel caso in cui la lesione, conseguita a un errato trattamento, sia emendabile con un successivo intervento chirurgico, non è applicabile la norma di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., perché in tal modo si imporrebbe al danneggiato un dovere che esula da quello di evitare l'aggravamento del danno, il cui fondamento risiede nel principio di buona fede oggettiva, specificamente nel canone di salvaguardia dell'utilità della controparte, nei limiti del proprio sacrificio personale o economico. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva disatteso la pretesa del danneggiante di liquidazione del danno nella misura corrispondente al valore del minore danno biologico che sarebbe residuato a seguito degli interventi chirurgici idonei a emendare parzialmente i postumi dell'errata esecuzione di un intervento chirurgico al seno e all'addome, sommata al costo di tali interventi). (massima ufficiale)