Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31339 - pubb. 05/06/2024

Quando, in sede di reclamo alla sentenza di fallimento, la desistenza ne determina la revoca

Cassazione civile, sez. I, 29 Aprile 2024, n. 11495. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.


Fallimento – Dichiarazione – Reclamo – Desistenza del creditore – Revoca – Effetti



La decisione in rassegna afferma testualmente che “In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l’unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere tra la desistenza dovuta al pagamento del credito e la desistenza non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione: in questo secondo caso, la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove prodotta soltanto in sede di reclamo; solo nel primo caso, al contrario, la desistenza dichiarata in conseguenza della dichiarata estinzione dell’obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della sentenza di fallimento se il pagamento risulti avvenuto, con atto di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., in epoca antecedente alla stessa.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




Testo Integrale