Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31159 - pubb. 04/05/2024

Violazione delle condizioni di vendita stabilite dal giudice dell'esecuzione

Cassazione civile, sez. III, 13 Novembre 2023, n. 31547. Pres. Rubino. Est. Rossi.


ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - Condizioni stabilite dal giudice dell'esecuzione - Rispetto - Necessità - Violazione - Conseguenze - Fattispecie



In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche con eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime ex art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento di ciascuno di essi nella trasparenza e legalità della procedura; pertanto, la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore. (Nella specie, la S.C., rilevata la violazione delle puntuali ed analitiche prescrizioni in tema di pubblicità impartite dal professionista delegato, investito dal giudice dell'esecuzione della scelta delle forme pubblicitarie più utili allo scopo, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi e annullato il decreto di trasferimento). (massima ufficiale)




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