Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30948 - pubb. 30/03/2024

Opponibilità al fallimento della esecutorietà del decreto ingiuntivo dichiarata prima della domanda di concordato

Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2024, n. 5279. Pres. Ferro. Est. Vella.


Inammissibilità della domanda di concordato preventivo e conseguente declaratoria di fallimento - Decreto ingiuntivo - Opponibilità - Apposizione del visto di esecutorietà prima del fallimento e non della domanda di concordato - Ragioni



Qualora la domanda di concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma 6, l.fall., sia stata dichiarata inammissibile ex art. 162 l.fall. e ne sia conseguita la dichiarazione di fallimento, è sufficiente, ai fini dell'opponibilità a quest'ultimo del decreto ingiuntivo, che il visto di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c. sia stato apposto anteriormente alla declaratoria fallimentare, ma non anche alla domanda di concordato, atteso che il principio dell'unitarietà fra concordato preventivo e fallimento consecutivo è applicabile, quanto agli effetti del secondo all'apertura del primo, solo in relazione alle ipotesi in cui ciò sia specificamente previsto. (massima ufficiale)




Testo Integrale