Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30834 - pubb. 14/03/2024
Ammissione al passivo del credito ipotecario: l’importanza della produzione della nota di iscrizione
Cassazione civile, sez. I, 12 Febbraio 2024, n. 3839. Pres. Ferro. Est. Fidanzia.
Domanda di ammissione al passivo – Credito munito di garanzia ipotecaria – Produzione della nota di iscrizione
Il creditore che intende insinuare al passivo un credito munito di garanzia ipotecaria è tenuto a produrre con la domanda la relativa nota di iscrizione.
Riportiamo ampio stralcio della motivazione della decisione:
“Orbene, da avviso di questo Collegio, l’avviso ex art. 498 cod. proc. civ. rappresenta un fatto privo di decisività, non essendo in alcun modo un documento idoneo al riconoscimento del privilegio ipotecario – è, piuttosto, un elemento che condiziona un mero adempimento procedurale del curatore afferente alla fase della liquidazione, ma non spiega effetti sull’accertamento del credito - atteso che la nota di iscrizione ipotecaria costituisce, a tali fini, un documento indefettibile, e non surrogabile da altri elementi, quanto alla prova ad esempio dell’entità del capitale, gli interessi per i quali sussiste la causa di prelazione, le modalità di calcolo, le temporalità.
Va, infatti, osservato che, data la natura costitutiva della pubblicità ipotecaria, nel senso che il diritto di ipoteca si costituisce solo mediante l’iscrizione nei pubblici registri, tale iscrizione è elemento essenziale per il sorgere dell’ipoteca non solo rispetto ai terzi ma anche tra le parti, mentre il titolo (che può essere un documento contrattuale, la legge o un provvedimento giurisdizionale) attribuisce al creditore solo il diritto ad ottenere l’ipoteca, che prende vita proprio con l’iscrizione.
Ne consegue che l’iscrizione, e quindi l’esistenza dell’ipoteca, non può che essere provata se non con la nota di iscrizione ipotecaria, non potendosi dedurre, logicamente, da altra e diversa documentazione – come, invece, assume l’istituto ricorrente - l’effettiva iscrizione di tale diritto reale di garanzia, nonché le sue modalità.
E ciò in quanto la diversa documentazione non reca la minima indicazione sul fatto che la nota di iscrizione riporti tutte le indicazioni previste dall'art. 2839 cod. civ. (identità del debitore e del creditore, il titolo, la sua data ed il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato, l’importo della somma per la quale l’iscrizione è presa, gli interessi e le annualità che il credito produce, il tempo della esigibilità, la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall’art. 2826 cod. civ.).
Dai caratteri essenziali dell'ipoteca si desume non solo che essa nasce con l'iscrizione, che, come detto, ha efficacia costitutiva, ma anche che nasce validamente sulla base di quanto dichiarato dal richiedente nella nota di iscrizione, nei limiti in cui sussista la conformità tra la nota di iscrizione e il titolo su cui il diritto ad iscrivere ipoteca si fonda (nel senso che gli elementi essenziali, che devono essere riportati a pena di nullità nella nota, devono essere coincidenti con quelli risultanti dal titolo) (cfr. da ultimo Cass. 22534/2023).
La conseguenza di una eventuale divergenza sugli elementi essenziali è l'invalidità della iscrizione ipotecaria, in quanto la nota non può far nascere un diritto di garanzia privo di o non corrispondente al titolo; qualora, invece, la divergenza non riguardi un elemento essenziale, non vi è spazio per la declaratoria di nullità.
Infine, l’essenzialità della nota di iscrizione ipotecaria, ai fini del riconoscimento del trattamento preferenziale del credito, si desume anche dal disposto dell’art. 2855, 2° comma, cod. civ. (norma richiamata dall’art. 54 comma 2° legge fall.), secondo cui “qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione”.
In particolare, da tale norma si evince che l'enunciazione nell'iscrizione della misura degli interessi è condizione per il riconoscimento della prelazione degli stessi (cfr. in tal senso: Cass. n. 641/75; Cass. n. 4069/95; Cass. n. 1869/ 2000; più recentemente, Cass. n. 9674/2008, Cass. n. 3494/2012). Pertanto, senza la produzione della nota d'iscrizione ipotecaria - l’avviso ex art. 498 cod. proc., invocato dalla banca ricorrente, non contiene alcuna minima indicazione sulla somma iscritta per capitale ed interessi - il giudice delegato non può ammettere al passivo con prelazione, neppure nella misura legale, gli interessi relativi al credito indicato nella cambiale ipotecaria (Cass. 15111/2001).” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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