Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30815 - pubb. 12/03/2024

Incompetenza o inammissibilità dell’azione volta all’accertamento dei crediti in pendenza di fallimento

Cassazione civile, sez. I, 26 Aprile 2023, n. 11021. Pres. Cristiano. Est. Abete.


Fallimento – Accertamento dei crediti – Competenza o inammissibilità – Distinzione



L’accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, ex artt. 52 e 93 l. fall., con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l’inammissibilità o l’improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione “litis ingressus impediens”.


Le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono, in realtà (e prima ancora), questioni attinenti al rito; pertanto, proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta, invece, al regime del concorso, il giudice (erroneamente) adito è tenuto a dichiarare (non la propria incompetenza ma) l’inammissibilità, l’improcedibilità o l’improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, trovandosi in presenza di una vicenda “litis ingressus impediens”, concettualmente distinta da un’eccezione d'incompetenza, con la conseguenza che la relativa questione, non soggiacendo alla preclusione prevista dall’art. 38, 1° co., cod. proc. civ., può essere dedotta o rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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