Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30705 - pubb. 23/02/2024
Contratto di locazione dell'immobile pignorato stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione
Cassazione civile, sez. III, 28 Agosto 2023, n. 25368. Pres. Frasca. Est. Tassone.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - Locazione di immobile pignorato senza autorizzazione del g.e. - Occupazione “sine titulo” del bene da parte del conduttore - Obbligo di risarcimento del danno nei confronti della procedura - Sussistenza - Condizioni
Il contratto di locazione dell'immobile pignorato, stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che la somma versata dal (preteso) conduttore al locatore deve intendersi corrisposta per un'occupazione "sine titulo", e che la procedura esecutiva può chiederne conto al debitore-locatore e non già al conduttore che abbia pagato in buona fede e sulla base di un ragionevole affidamento nella legittimazione del ricevente, essendo costui liberato ai sensi dell'art. 1189 c.c. (massima ufficiale)
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