Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30505 - pubb. 26/01/2024

Rapporto di durata tra le stesse parti e possibilità di frazionamento giudiziale

Cassazione civile, sez. II, 08 Agosto 2023, n. 24168. Pres. D'Ascola. Est. Tedesco.


CONTRATTI IN GENERE - BUONA FEDE - Plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto di durata tra le stesse parti - Pretese creditorie conseguenti - Possibilità di frazionamento giudiziale – Limiti - Fattispecie



In tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile al la tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico".

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ai plurimi decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato per il pagamento dei compensi professionali afferenti ad incarichi formalmente distinti, conferitigli dallo stesso soggetto in virtù di una convenzione precedentemente stipulata, aveva ritenuto integrato l'abusivo frazionamento del credito in ragione dell'unitarietà del rapporto, evincibile dal fatto che i singoli giudizi – tutti basati su un'istruttoria documentale ed esauritisi in due sole udienze – originavano da ricorsi depositati lo stesso giorno, per prestazioni che coprivano un ampio arco temporale e che, ai termini della suddetta convenzione, sarebbero potute essere azionate all'esaurimento dell'incarico). (massima ufficiale)




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