Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30497 - pubb. 25/01/2024

Esecuzione forzata degli obblighi di fare e liquidazione del compenso dell’ausiliare

Cassazione civile, sez. III, 14 Dicembre 2023, n. 35101. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.


Esecuzione forzata degli obblighi di fare - Liquidazione del compenso dell’ausiliare - Giudice dell’esecuzione - Competenza - Sussistenza - Fondamento



In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione è competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell'esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari. (massima ufficiale)




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