Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30448 - pubb. 18/01/2024
Il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) può intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori
Cassazione civile, sez. II, 06 Novembre 2023, n. 30785. Pres. Bertuzzi. Est. Rolfi.
CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - Fallimento di una delle parti - Interruzione del processo - Esclusione - Curatore del fallimento - Intervento in giudizio - Ammissibilità - Fondamento
Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare; questo non esclude, tuttavia, che il curatore del fallimento (dal 15 luglio 2022 il curatore della liquidazione giudiziale) possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
Testo Integrale