Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30439 - pubb. 17/01/2024
Revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente: il conto deve essere operativo
Cassazione civile, sez. I, 11 Dicembre 2023, n. 34494. Pres. Cristiano. Est. Dongiacomo.
Rimesse in conto corrente bancario - Revocabilità ex art. 67, comma 3, l.fall. - Presupposti - Conto bancario "corrente" - Necessità - Differenza da conto bancario chiuso anche in fatto - Natura delle rimesse - Atti di pagamento del debito - Conseguenze
In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario, l'art. 67, comma 3, l.fall., richiedendo che queste abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria, presuppone che il conto sia regolarmente operativo, consentendo al correntista di eseguirvi movimentazioni attive e passive; ove, al contrario, il conto corrente sia stato chiuso anche solo in via di fatto, le rimesse affluite costituiscono atti di pagamento del debito in quel momento esistente e sono revocabili, a norma del comma 2 del citato art. 67, nel limite restitutorio previsto dall'art. 70, comma 3, l.fall., se effettuate nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
Testo Integrale