Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30221 - pubb. 01/12/2023
Inammissibilità del motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado
Cassazione civile, sez. III, 16 Ottobre 2023, n. 28744. Pres. Rubino. Est Guizzi.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - Dedotta nullità della sentenza di primo grado - Estraneità ai casi di rimessione al primo giudice - Sentenza di appello che decide nel merito su tutte le questioni controverse - Interesse al ricorso - Esclusione - Fattispecie in tema di incompatibilità del giudice invano ricusato
È inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui è stata dedotta l'incompatibilità del giudice invano ricusato, non rilevata dal giudice d'appello, che ha deciso la causa nel merito). (massima ufficiale)
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