Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29990 - pubb. 27/10/2023

Declaratoria di inammissibilità della procedura ed ulteriori statuizioni sulla sussistenza del credito pignorato

Cassazione civile, sez. III, 14 Giugno 2023, n. 16980. Pres. De Stefano. Est. Rossetti.


Espropriazione presso terzi - Declaratoria di "inammissibilità della procedura" - Ulteriori statuizioni sulla sussistenza del credito pignorato - Irrilevanza - Conseguenze - Poteri del giudice dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. - Limiti



Il giudice dell'esecuzione che dichiara "l'inammissibilità della procedura" di espropriazione presso terzi si spoglia della "potestas judicandi", sicché è "tamquam non esset" ogni eventuale ulteriore statuizione adottata circa la sussistenza del credito pignorato; pertanto, nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., rimedio avente effetto unicamente demolitorio, in difetto di un formale accertamento ai sensi dell'art. 549 c.p.c., il giudice può pronunciarsi soltanto sulla legittimità del provvedimento di chiusura per i vizi prospettati dall'opponente, mentre gli è precluso il sindacato sull'esistenza (o meno) di eventuali crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato. (massima ufficiale)




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