Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29533 - pubb. 25/07/2023
L'eccezione di incapacità a testimoniare deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni
Cassazione civile, sez. III, 23 Maggio 2023, n. 14178. Pres. Scarano. Est. Rossello.
Eccezione di incapacità a testimoniare - Mancata tempestiva deduzione - Conseguenze
Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. (massima ufficiale)
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