Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28772 - pubb. 28/02/2023
La sospensione dei termini dal 9 marzo all'11 maggio 2020 si applica anche ai termini a ritroso
Cassazione civile, sez. VI, 09 Febbraio 2023, n. 3959. Pres. Scrima. Est. Dell'Utri.
Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Termini a ritroso - Applicabilità - Conseguenze
La sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - prevista, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020) - si applica anche ai termini computati a ritroso che ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione, con la conseguente necessità di differire l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto. (massima ufficiale)
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