Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28696 - pubb. 14/02/2023

Revoca della dichiarazione di fallimento e statuizione sulle spese della procedura da parte del giudice di legittimità

Cassazione civile, sez. I, 04 Novembre 2022, n. 32533. Pres. Ferro. Est. Fidanzia.


Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - Rigetto - Ricorso per cassazione - Accoglimento - Revoca della dichiarazione di fallimento e statuizione sulle spese della procedura da parte del giudice di legittimità - Condizioni



In tema di impugnazione della dichiarazione di fallimento, ove in sede di legittimità sia accolto il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che abbia rigettato il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento, la S.C. può direttamente revocare tale dichiarazione e statuire sulle spese di procedura, tenendo conto dell'imputabilità della relativa apertura a norma dell'art. 147 d.P.R. n. 115 del 2002, come integrato dall'art. 366, comma 2, d.lgs. n. 19 del 2019, solo nel caso in cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, dovendo altrimenti procedere alla cassazione con rinvio al giudice di merito. (massima ufficiale)




Testo Integrale