Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28535 - pubb. 13/01/2023
In tema di successioni legittime, il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c. ha fonte 'ex lege' nel mero fatto procreativo
Cassazione civile, sez. I, 26 Ottobre 2022, n. 31672. Pres. Genovese. Est. Parise.
Diritto all'assegno vitalizio - Insorgenza "ex lege" per il mero fatto procreativo - Conseguenze - Figlio biologico già munito dello "status" di figlio di altri - Scelta consapevole di non impugnare il riconoscimento o di non proporre l'azione di disconoscimento - Spettanza comunque dell'assegno - Fondamento
In tema di successioni legittime, il diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 580 c.c. ha fonte "ex lege" nel mero fatto procreativo e, pertanto, nel novero dei "figli non riconoscibili" aventi diritto a tale assegno vanno compresi anche i figli biologici che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non hanno impugnato il riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento, non potendo negarsi al figlio, pena la violazione degli artt. 2 e 30 Cost. e 8 CEDU, la possibilità di scegliere tra la "minore tutela" prevista dal menzionato art. 580 c.c. - che, non essendo subordinata alla rimozione dello "status" di figlio altrui, consente di conservare l'identità familiare ormai acquisita - e la "tutela piena" che deriverebbe dall'accertamento giuridico della filiazione. (massima ufficiale)
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