Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27950 - pubb. 30/09/2022
Vicende del credito portato in esecuzione successive alla notificazione dell'opposizione a precetto
Cassazione civile, sez. II, 10 Maggio 2022, n. 14705. Pres. Manna. Est. Oliva.
Opposizione a precetto - Vicende del credito successive alla notificazione del precetto - Rilevanza - Verifica giudiziale circa esistenza ed ammontare del credito - Necessità - Momento determinante - Decisione sull'opposizione - Facoltà dell'opposto di specificare e documentare in corso di causa tali elementi - Sussistenza - Fattispecie
Poiché l'opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell'opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione. Ne consegue che il creditore opposto, ove non abbia specificato nel precetto la fonte del suo credito, è legittimato a fornire detta specificazione nel corso del giudizio di opposizione al precetto, documentando l'esistenza e l'importo attuale del credito stesso; il giudice dell'opposizione, in tal caso, è tenuto a tener conto delle deduzioni e allegazioni fornite dall'opposto nel corso del giudizio di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, confermando la pronuncia di primo grado di accoglimento dell'opposizione per carenza della titolarità del credito, non aveva tenuto conto del fatto che quest'ultimo, pur essendo stato originariamente ceduto in favore di un terzo, aveva successivamente formato oggetto di retrocessione in favore del creditore precettante). (massima ufficiale)
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