Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27769 - pubb. 29/07/2022
La pendenza di un giudizio incidentale di costituzionalità non produce alcun effetto interruttivo della prescrizione del diritto dedotto nel giudizio ‘a quo’
Cassazione Sez. Un. Civili, 31 Maggio 2022, n. 17619. Pres. Amendola. Est. Rubino.
Effetto interruttivo della prescrizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie
La pendenza di un giudizio incidentale di costituzionalità non produce alcun effetto interruttivo della prescrizione del diritto dedotto nel giudizio "a quo", pertanto, ove il giudizio "a quo" venga dichiarato estinto o perento, il termine di prescrizione decorre dall'atto introduttivo di tale giudizio, non avendo efficacia interruttiva né la proposizione o la definizione del giudizio incidentale di costituzionalità, attesa la sua autonomia strutturale e funzionale, né l'istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo, trattandosi di atto endoprocessuale non avente le caratteristiche di messa in mora. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno per tardivo recepimento di direttive CEE di medici specializzandi che, prima di promuovere il giudizio dinanzi al G.O., avevano impugnato dinanzi al G.A. il d.m. 14 febbraio 2000, ma il relativo giudizio amministrativo era perento, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla data del ricorso amministrativo, escludendo un effetto interruttivo sia dell'ordinanza costituzionale, che aveva dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999, sia della successiva istanza di prelievo per la prosecuzione del processo). (massima ufficiale)
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