Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27549 - pubb. 11/01/2021

Chiarezza e sinteticità degli atti

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 06 Agosto 2014, n. 17698. Pres. Lamorgese. Est. Tria.


Canone della chiarezza e della sinteticità degli atti – Violazione – Assenza di prescrizioni formali – Rango costituzionale – Diritto di difesa e Ragionevole durata – Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Sussiste



Il rispetto del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresenta l'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato sia le parti di oneri processuali superflui (arg. ex Cass. 4 luglio 2012, n. 11199; Cass. 30 aprile 2014, n. 9488). 5.- Tale tipo esposizione, precludendo la stessa comprensione delle questioni sollevate e la loro delimitazione, rende il ricorso inammissibile, tanto più che i diversi motivi non sono neppure formulati in conformità con i precetti dell'art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis, come si è detto), sicché neanche la lettura dei quesiti di diritto consente di superare le anzidette difficoltà. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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