Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27451 - pubb. 09/06/2022
Formulazione di domande o deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell’atto introduttivo delle opposizioni esecutive
Cassazione civile, sez. III, 22 Marzo 2022, n. 9226. Pres. Vivaldi. Est. Tatangelo.
Opposizioni esecutive - Formulazione di domande o deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell’atto introduttivo - Ammissibilità - Esclusione
Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata. (massima ufficiale)
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