Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27373 - pubb. 27/05/2022

La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie?

Cassazione civile, sez. III, 21 Marzo 2022, n. 9013. Pres. Travaglino. Est. Ambrosi.


Chiamata in causa del terzo garante - Effetti - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Impugnazione proposta dall'attore soccombente - Evocazione in appello del garante - Necessità - Fondamento



La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato. (massima ufficiale)


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