Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27228 - pubb. 04/05/2022

Condanna al pagamento delle spese processuali nel giudizio di omologazione del concordato preventivo

Cassazione civile, sez. I, 16 Febbraio 2022, n. 5127. Pres. Scaldaferri. Est. Amatore.


Concordato preventivo - Approvazione - Omologazione - Opposizione - Di un creditore contro l'omologazione - Omologazione - Diniego - Debitore - Condanna alle spese processuali - Ammissibilità - Condizioni - Omologazione - Diniego per ragioni formali - Irrilevanza



Nel giudizio che si instaura a seguito dell'opposizione di un creditore contro l'omologazione del concordato preventivo, il debitore ammesso al concordato, il quale insista per detta omologazione, rimane soccombente, e quindi legittimamente viene condannato alle spese processuali, a fronte del diniego dell'omologazione stessa, ancorché questo, in adesione ad una sua deduzione subordinata, venga reso per ragioni formali (nella specie, invalidità della votazione dei creditori, con ordine di rinnovazione della medesima). (massima ufficiale)


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